Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.

LEGGE 17 agosto 2005, n.173 (GU n. 204 del 2-9-2005)

ART. 4. (Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell’incaricato)

4. Nei confronti dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio non puo’ essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall’impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attivita’ che per  tipologia e quantita’ sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall’impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all’attivita’ commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell’attivita’ svolta.

6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all’incaricato alla vendita diretta a domicilio e’ in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l’impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.